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Entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di


Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l'anno indicato nella prima colonna e tutti i veicoli gi?revisionati o collaudati (art.75) negli anni indicati nella seconda colonna sono soggetti a revisione:

Entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione (se da revisionare per la prima volta);
Entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione o collaudo;
Per i motoveicoli ed i ciclomotori il calendario ?diviso in 4 scaglioni:
Entro il prossimo mese di marzo 2001, dovranno sottoporsi a revisione tutti quelli immatricolati per la prima volta fra il primo gennaio e il 31 marzo di qualunque anno fino al 31 dicembre 1982
Entro il mese di giugno 2001, la revisione toccher?a quelli immatricolati per la prima volta fra il primo aprile e il 30 giugno di qualunque anno fino al 31 dicembre 1982
Entro il mese di settembre 2001, la revisione toccher?a cicli e motocicli immatricolati per la prima volta fra il primo luglio e il 30 settembre di qualunque anno fino al 31 dicembre 1982.
Entro il novembre 2001, saranno verificati quelli immatricolati per la prima volta fra il primo ottobre e il 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 1982.

Motoveicoli
1?Immatricolazione
Revisionati o Collaudati

Motocicli e motocarrozzette (2) (*)
entro il 31/12/1982
Motocarri, motoveicoli uso spec. o per trasp. specif. (3) (*)
entro il 31/12/1982
Motoveicoli di piazza di noleggio con conducente (4) (*)
2000
2000 (5)

Quadricicli (*)
1997
1999 (4)
(*) Possono essere revisionati anche presso Centri privati autorizzati
(+) Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio M.C.T.C. o attestazione di prenotazione rilasciata da un Centro privato autorizzato.
(#) I veicoli immatricolati negli anni antecenti il 1996 che non hanno effettuato la prescritta revisione negli anni scorsi, oltre a conservare l'obbligo della revisione, sono sanzionabili se circolano.
(1) Per gli autoveicoli ad uso speciale campeggio non classificati "autocaravan" ma in possesso dei requisiti di cui alla legge n.38/82 e al D.M. 28.5.1985 deve richiedersi il duplicato "per adeguamento"; per quelli immatricolati prima del 24.7.1985 deve richiedersi una riclassifica con visita.
(2) Se immatricolati entro il 1963 (D.M. 8.10.1970) dovevano essere revisionati entro il 31.5.1972.
(3) Se immatricolati entro il 1985 o revisionati entro il 1987 (DM 23.11.90) dovevano essere revisionati entro il 1991;
(4) Sono esclusi dall'obbligo della revisione i veicoli che per qualsiasi ragione siano stati sottoposti a revisione o collaudo (art. 75) negli anni 2000, 2001.
(5) Sono esclusi dall'obbligo della revisione quei veicoli che per qualsiasi motivo siano stati sottoposti a revisione o collaudo (art. 75) nell'anno 2001.